Dottorato di Ricerca in Medicina e Chirurgia Traslazionale

BANDO E MODULISTICA A.A. 2020/2021:

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MODALITA’ DI AMMISSIONE

  1. L'accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi con la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi e degli idonei entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Sono giudicati idonei coloro che abbiano conseguito una valutazione superiore al minimo stabilito dal Regolamento del Corso.
  2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di laurea magistrale o da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione stessa in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno ovvero da coloro che siano in possesso di analogo titolo accademico conseguito all’estero, riconosciuto equipollente, con motivata e circostanziata deliberazione, dalla Commissione giudicatrice della 9 selezione su richiesta dell’interessato, presentata contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso di ammissione e corredata dalla documentazione utile. L’equipollenza del titolo estero, che vale ai soli fini dell’ammissione alle prove, è riconosciuta nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
  3. L’accesso ai Corsi di Dottorato avviene, secondo quanto stabilito nel rispettivo Regolamento, sulla base della formazione di un’unica graduatoria di merito.
  4. Nel caso in cui il candidato concorra per un Corso di Dottorato articolato in curriculum, ove previsto, all’atto dell’iscrizione esercita l’opzione per uno di essi.
  5. Al fine di garantire una valutazione completa di ciascun candidato la procedura di selezione può essere svolta secondo una delle seguenti modalità, in base a quanto stabilito nel Regolamento di ciascun Corso: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30).
  6. La commissione giudicatrice, nella prima seduta, individuano e riportano nel relativo verbale, ove non già specificati nel bando, i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi di cui al comma 4 prima di avviare tutte le restanti procedure di selezione.
  7. La valutazione dei titoli deve riguardare il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio motivato.
  8. La prova scritta, ove prevista, può consistere anche in test riconosciuti a livello internazionale e può essere svolta, ove il Regolamento del Corso lo preveda, in lingua italiana o inglese. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio motivato.
  9. Il colloquio, ove previsto, può essere sostenuto tramite videoconferenza e può essere finalizzato anche alla verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi scientifici del candidato. A tale fine il Regolamento può prescrivere l’elaborazione, da parte del candidato, di una proposta di progetto di ricerca da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, che il candidato provvede ad illustrare nel corso del colloquio. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. I colloqui sostenuti in lingua italiana possono comunque prevedere l’accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua espressamente indicata nel Regolamento del Corso. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio motivato.
  10. Se il bando prevede una quota di posti riservata a studenti laureati in università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, ivi compresi i titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale, il cui numero complessivo non può comunque essere superiore al 50 % del totale degli studenti ammissibili, il Regolamento dei Corsi stabilisce le eventuali modalità di svolgimento di procedure di ammissione differenziate e la formazione, in tal caso, di una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per la procedura ordinaria di cui ai commi precedenti.